Ultima modifica: 14 Maggio 2013

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VALVOLE TERMOIONICHE
(dette anche valvole elettroniche o tubi elettronici a vuoto)

I componenti qui esposti hanno trovato un’ampia diffusione tra il 1930 e il 1960. 

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Da notare:

  1. in alto a destra uno dei primi triodi costruiti ai primi del ‘900;

  2. nella penultima fila a destra display di tipo NIXIE;

  3. in basso a sinistra i tubi indicatori di sintonia (occhio magico).

em84

La valvola (occhio magico) EM84 nel 1975 costava 4550 lire quando uno stipendio medio di un insegnate era di circa 150.000 lire. Se lo confrontiamo agli stipendi attuali é come se costasse 44 Euro (circa 85.000 delle vecchie lire).

VALVOLE TERMOIONICHE

Funzionamento

Sono costituite da un catodo che emette elettroni quando è portato ad una determinata temperatura, una o più griglie aventi la funzione di controllare il flusso degli elettroni e l’anodo oplacca con il compito di raccogliere gli elettroni stessi. La struttura elettrodica è racchiusa in un involucro di vetro (a volte di metallo) da cui escono verso l’esterno i piedini di collegamento ai vari elettrodi del tubo.

Un po’ di storia

1904 – La prima valvola elettronica fu realizzata dal fisico J. A. Fleming (GB) utilizzando l’effetto Edison e fu chiamata valvola di Fleming o anche Diodo dato che gli elettrodi erano due.

Veniva utilizzata come interruttore automatico e come raddrizzatore di corrente alternata.

1907 – Il dott. Lee De Forest (USA) inventò la valvola elettronica amplificatrice a tre elettrodi ( Triodo) con la quale è possibile amplificare i segnali radio. Fu chiamata “audion” ed ebbe enorme importanza per lo sviluppo di tutte le radiocomunicazioni.

trio triodo triodo

1912 – A. Meissner (Germania) e L. De Forest (USA), nonché altri indipendentemente, ottennero la produzione di corrente oscillatoria con la valvola elettronica, sostituendo in tal modo la scintilla e l’alternatore nei radiotrasmettitori. Punto di partenza delle attuali radiotrasmissioni.

1913 – E. H. Armstrong (USA) realizzò con valvole elettroniche un amplificatore a circuiti accordati.

1915 – I. Langumuir (USA) perfezionò le valvole elettroniche elevando alquanto il vuoto interno.

1919 – W. Scottky (Germania) perfezionò la valvola elettronica aggiungendole un quarto elettrodo, la griglia schermo, ciò che consentiva amplificazioni assai elevate.

1940 – In Inghilterra, furono utilizzate radio onde (centimetriche) ed ebbe inizio la tecnica della radiogoniometrica a impulsi, per la localizzazione dei velivoli nemici. Furono utilizzati radiotrasmettitori Magnetron e TWT con ricevitori a variazione della velocità elettronica (klystron e analoghi). Fu la prima fase del Radar.

1948 – In America il fisico dott. W. Shocley, in collaborazione con J. Bardeen e W. H. Brattain, scoprì il principio fisico dell’elettronica nei solidi, e realizzò il primo Transistor.

Curiosità

Nel 1943 due scienziati americani J. Mauchly e J. Eckert, per risolvere problemi bellici legati al calcolo delle curve balistiche dei proiettili, costruirono a Filadelfia l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator).

L’ENIAC fu il primo strumento di calcolo a non avere parti meccaniche in movimento, ma solo circuiti elettronici. Aveva 18.000 valvole termoioniche, collegate da 500.000 contatti saldati a mano, pesava 30 tonnellate, occupava lo spazio di 180 mq. e consumava 150 kW.

Quando fu messo in funzione la prima volta, tutte le luci del quartiere ovest di Filadelfia si spensero.

(dalla rivista “L’ENERGIA ELETTRICA” nr. 12 del 1958)
UNA CALCOLATRICE DI GRANDI POSSIBILITÀ

Una delle calcolatrici elettroniche più grandi e più rapide è entrata recentemente in funzione presso la sezione matematica del Laboratorio Fisico Nazionale di Teddington (Gran Bretagna), viene annunciato sul fascicolo del 28 novembre della Electrical Review. Questa macchina che è stata caratterizzata con la sigla ACE (in inglese ” asso “) costituita dalle iniziali delle parole Macchina Calcolatrice Automatica potrà eseguire qualunque procedimento di calcolo per il quale siano state stabilite le regole relative. La macchina, rispetto alle maggiori precedentemente costruite, è caratterizzata da una velocità superiore (che può in qualche caso raggiungere le 15000 operazioni al secondo) e da una capacità di accumulo maggiore.

La macchina presenta alcune caratteristiche di assoluta novità: così per es. i circa 6000 tubi elettronici miniatura dai quali dipende il funzionamento sono racchiusi in dieci grandi armadi, ciascuno munito di porta ad azionamento elettrico per consentire il rapido accesso ai tubi stessi in caso di guasto. Ogni armadio ha un proprio circuito di raffreddamento a circolazione d’aria e con scambiatori di calore e refrigeranti ad acqua.

La calcolatrice ha tre sistemi di accumulo dei dati: la parte più importante di essa è costituita da quattro tamburi magnetici rotanti alla velocità di 12000 giri/min e capaci di accumulare

32768 numeri. La disponibilità di questi numeri è limitata dal tempo necessario per la rotazione del tamburo che può raggiungere 7 ms. Per una più rapida disponibilità si impiega una linea di ritardo che può accumulare 768 numeri. Il sistema di accumulazione ancora più rapido consiste di quattro linee, ciascuna delle quali non può però accumulare più di quattro numeri.

Una buona programmazione consente tuttavia di trarre il massimo profitto anche dal sistema ad accumulazione più lenta: per es. le moltiplicazioni e le divisioni possono effettuarsi in reparti separati, consentendo così risparmio di tempo.

I dati da elaborare e quelli elaborati sono ottenuti col sistema delle carte perforate. La velocità di introduzione dei dati è di 7000 cifre di numerazione binaria al secondo e quella di uscita di 450 carte al minuto con perforazione binaria. t prevista anche l’adozione di nastri magnetici come un’estensione dell’attuale possibilità di accumulazione.


Qui trovi  schemi di vecchie radio a valvole e le caratteristiche elettriche delle più famose valvole termoioniche americane ed europee.

NIXIE – INDICATORE NUMERICO

PERIODO STORICO: ANNI 60 / 70

I primi display numerici erano costituiti da un tubo con un anodo, tanti catodi quante sono le cifre da 0 al 9, senza filamento e con gas al NEON (indicato con il punto nero nel disegno-simbolo) al posto del vuoto.

nixie nixie

Ogni catodo è sagomato con la forma di un numero e quando uno di questi viene chiuso a massa, nel tubo scorre una piccola corrente che crea un effluvio luminoso attorno al catodo interessato di color rosso-rosa tipico del NEON, riproducendo la cifra numerica da visualizzare. La tensione anodica tipica era di 250V con una Resistenza in serie all’anodo di circa 33K.

 

LE PICCOLE

mini Per vedere altre foto

Negli anni ’50 si utilizzarono queste piccole valvole nella costruzione dei primi “otofoni” (auricolari amplificati per audiolesi) funzionanti a batterie. 
Questi tubi, viste le loro caratteristiche elettriche, si prestano al funzionamento con batterie; ad esempio il pentodo tipo DF66 funziona con un tensione anodica di solo 22,5 V e corrente massima di 50 µA con amplificazione massima di 11,5 volte. La tensione del filamento é di soli 0,625V con corrente di 15 mA.

UTILIZZO DEI TUBI IN CHIAVE MODERNA

Realizzazione di un ricevitore per OC in KIT montato su circuito stampato

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Allegati

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    • Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965;
    • Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
    • Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
    • Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della mobilità;
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    • Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    • MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335;
    • Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 165/200 1).
    • Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
    • Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
    • Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.
Le ricordiamo infine:
  • che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi  obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  • che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato;
  • che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 .
In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7 e 24 del D.lgs 196/2003 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Gianmaria Toffi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 Allegato all’informativa  Decreto Legislativo n. 196/2003   Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
  1. dell’origine dei dati personali;
  2. delle finalità e modalità del trattamento;
  3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
  5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati .
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
  1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei dati;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i dati sono stati raccolti  o successivamente trattati;
  3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
  1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
  Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
  1. a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  2. b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  3. c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  4. d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  5. e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  6. f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  7. g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
  8. h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  9. i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
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