Ultima modifica: 27 Giugno 2022

Piano operativo BES

 

1- GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Come è noto, una serie di disposizioni ministeriali (in particolare DIRETTIVA MINISTERIALE 27.12.2012, CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Prot. 561 6 marzo 2013 , NOTA MIUR prot. 2563 del 22.11.2013 e dell’Ufficio Scolastico Regionale -STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BES, dicembre 2013, Nota MIUR-INVALSI 7.4.2014) assegnano alla scuola il compito di intervenire a supporto degli alunni con bisogni educativi speciali. Tale definizione comprende non solo gli alunni tradizionalmente associati a patologie certificate, ma anche quelli che, magari soltanto temporaneamente, vivono una condizione di difficoltà (che si manifesta nella sfera emotiva, comportamentale, della motivazione, delle acquisizioni di conoscenze e competenze ecc ….) che ha una ripercussione significativa sull’apprendimento.

E’ compito dei consigli di classe predisporre interventi personalizzati per gli alunni per i quali ne viene riconosciuta la necessità. L’individuazione dei criteri che permettono di definire un alunno come “BES” può essere agevolata dalla lettura sia dei documenti sopra citati, sia da quella della Griglia di individuazione dei bisogni speciali preparata dalla commissione BES dell’istituto. Ma il concetto fondamentale resta quello per cui sono “BES” non tutti gli alunni che hanno difficoltà scolastiche, ma quelli per i quali (indipendentemente dalla natura cognitiva, psicologica, socio-economica… delle problematiche presenti) solo un intervento specifico, che si discosta dallo standard didattico per la classe, può portare ad un recupero dello svantaggio nell’ apprendimento. Quindi, in altri termini, nella definizione di “BES” rientrano gli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92 e 170/2010, per i quali occorre presentare tale piano in maniera formalizzata ; ma sono BES anche tutti quelli per i quali la scuola, anche in assenza di diagnosi esterne, individua significative difficoltà di apprendimento. Ed è solo la scuola che può deciderlo in base ad una valutazione pedagogica, non medica. Escludendo dunque il caso delle tipologie certificate citate, si può porre la questione se debbano intendersi come “BES” solo quegli alunni per i quali occorre predisporre in maniera formale un piano didattico personalizzato, il cosiddetto PDP, oppure se la definizione vada estesa a tutti coloro che necessitino di un intervento personalizzato anche se non formalizzato (cioè senza compilare un PDP), ma la sostanza non cambia: gli alunni in condizione difficoltà di apprendimento devono essere accompagnati con opportuni e specifici interventi. In pratica si potrebbero compilare PDP per i casi più seri, riservando agli altri alunni in condizione di disagio scolastico interventi di supporto, sia a livello didattico che motivazionale, quali tradizionalmente sono attivati nel nostro istituto (Sportello Ascolto. Sportello didattico, progetti, programmazione mirata…).Distingueremo nelle indicazioni successive gli alunni in condizioni di bisogno a seconda che il consiglio di classe decida o meno di predisporre un PDP Le indicazioni operative che seguono intendono costituire una prima schematizzazione ad uso interno alla scuola di un intervento che in futuro probabilmente sarà ulteriormente chiarito e specificato dagli organi scolastici superiori.

 

 

2- ALUNNI PER CUI PREDISPORRE UN PDP

  1. a) COME IL CONSIGLIO DI CLASSE  INDIVIDUA GLI ALUNNI CHE NECESSITANO DI UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)
  • Autonomamente, sulla base delle difficoltà rilevate nel percorso scolastico dell’alunno;
  • su indicazione di altri soggetti (Dirigente, Commissione BES, operatori sanitari e sociali, famiglia…);si sottolinea che ad inizio anno scolastico la Commissione BES fornirà ai coordinatori di classe un primo elenco di alunni con problematiche già evidenziate in passato, che necessitano di una particolare attenzione da parte dei consigli di classe;
  • richiedendo consulenza nel corso dell’anno scolastico alla Commissione BES
  • Uno strumento per facilitare l’individuazione di questi alunni è rappresentato dalla Griglia di rilevazione predisposta dalla commissione BES.

 

  1. b) UNA VOLTA INDIVIDUATI GLI ALUNNI, COME AGISCE IL CONSIGLIO DI CLASSE
  • Delibera l’intervento che verrà motivato e verbalizzato in sede di Consiglio di classe.
  • Predispone un piano didattico personalizzato (PDP): la commissione BES ha preparato un modello di piano, diviso in due sezioni: A- Programmazione interventi; B- Risultati raggiunti. Tale modello di piano contiene diverse voci riferibili ad attività da proporre all’alunno.
  • Individuare un alunno come portatore di bisogni educativi speciali e destinatario di un Piano didattico personalizzato si traduce in una forma di tutoraggio, cioè un accompagnamento dell’alunno per tutto il periodo in cui evidenzia le problematiche che hanno portato alla compilazione del PDP. Oltre al documento appena citato, uno strumento per annotare gli effetti degli interventi avviati può essere costituito dalla Scheda Colloqui: l’alunno viene “assegnato” al coordinatore di classe o a un altro membro del consiglio di classe che stabilisce una sorta di patto formativo con l’alunno, coinvolgendolo e corresponsabilizzandolo nel percorso di recupero e tenendo i contatti con le figure coinvolte (docenti e non) in tale percorso . Alternativamente questo compito può essere affidato alla commissione BES. La scheda colloqui si configura come un rendiconto che può fornire al coordinatore di classe e a tutti i soggetti coinvolti indicazioni sui progressi o sul permanere delle dificoltà dell’alunno.
  • Si ricorda solo brevemente che tali attività possono svolgersi all’interno della classe attraverso una personalizzazione della programmazione dei docenti (individuale o del consiglio), oppure all’esterno, privilegiando gli ambiti più consolidati nel recupero come lo Sportello didattico e lo Sportello Ascolto/Supporto alla motivazione, ma considerando anche le varie attività progettuali della scuola e il supporto di soggetti qualificati nel campo psico-pedagogico operanti in collaborazione con la Commissione BES e con la scuola.

Il Consiglio di classe può dunque avvalersi del supporto della commissione BES in tutte le fasi degli interventi.

  • Il  PDP predisposto va firmato dai genitori dell’alunno se minore.
  • Una copia della SEZIONE A PROGRAMMAZIONE INTERVENTI del piano didattico personalizzato verrà consegnata in Segreteria.
  • Il coordinatore di classe monitora l’efficacia e l’esito degli interventi utilizzando lo stesso modello di piano personalizzato (SEZIONE B MONITORAGGIO RISULTATI RAGGIUNTI) da restituire in Segreteria ad azione conclusa.
  • Nota: per gli alunni per cui è prevista l’applicazione della legge 104/92 e 170/210 non si utilizzerà il modello di PDP qui proposto, ma l’apposita modulistica predisposta dalla scuola.

 

3- ALUNNI PER I QUALI NON SI RITIENE DI PREDISPORRE UN PDP

COME POSSONO AGIRE I CONSIGLI DI CLASSE A SOSTEGNO  DEGLI ALUNNI PER I QUALI NON SI RITIENE DI PREDISPORRE UN PDP,  MA CHE  RICHIEDONO INTERVENTI SPECIFICI DI SUPPORTO

  • Le attività di monitoraggio degli alunni indicate al punto 2 a), possono portare all’individuazione di soggetti che, pur non essendo riconosciuti bisognosi di un PDP, possono presentare problemi di diverso tipo: comportamentale, motivazionale, didattico o altro.
  • Anche per tali alunni si rendono necessarie azioni di individualizzazione/personaliz- zazione della didattica. Le tipologie e le modalità di intervento dei consigli di classe non differiscono sostanzialmente da quelle indicate per gli alunni con PDP al punto 2 b), se non ovviamente  per il fatto che non deve essere predisposto formalmente un PDP. Così pure non si modificano il ruolo svolto e le azioni suggerite dalla Commissione BES.
  • Gli interventi predisposti, nonché la decisione di non predisporre il PDP pur in presenza di problematiche dell’alunno, vanno motivati e verbalizzati in sede di Consiglio di classe.    

E’ opportuno che i coordinatori di classe conservino documentazione/monitoraggio degli interventi di recupero/supporto effettuati. Si suggerisce di utilizzare il Giornale del coordinatore di classe e/o la scheda colloqui in caso di tutoraggio dell’alunno.

 

4-  RAPPORTI CONSIGLI DI CLASSE-COMMISSIONE BES: CASI PARTICOLARI

  • Nel caso in cui la richiesta di supporto venga fatta da qualunque altro soggetto titolato a segnalare situazioni di disagio degli alunni (docenti, famigliari, servizi…) la commissione si attiverà, anche con il Dirigente, al fine di gestire i casi individuati, documentando gli interventi effettuati e coinvolgendo con le opportune modalità i Consigli di Classe, per le azioni necessarie ai fini dello sviluppo degli apprendimenti.
  • Naturalmente i consigli di classe possono attivare interventi sugli alunni anche non concordati con la Commissione BES.

Anche in questi casi è opportuno che i coordinatori di classe conservino documentazione/monitoraggio degli interventi effettuati, per valutarne l’efficacia e per

permettere di redigere il Piano Annuale per l’Inclusività (che monitora le situazioni di disagio all’interno dell’istituto). Si suggerisce di utilizzare il Registro giornale del coordinatore di classe e/o la scheda colloqui in caso di tutoraggio dell’alunno.

 

 

5-TEMPI

Premesso che un intervento di recupero/supporto può essere avviato in qualunque momento dell’anno, è opportuno che l’azione di monitoraggio degli alunni (griglia di rilevazione, test d’ingresso, osservazione dei comportamenti ecc. …) si concluda nella fase iniziale dell’anno scolastico, momento in cui si potranno predisporre le prime strategie di intervento sui casi più problematici (con o senza l’adozione di un PDP). A quel punto per  gli alunni con difficoltà di apprendimento o motivazionale, individuati e segnalati dai consigli di classe alla Commissione BES, si attiveranno le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

 

 

 

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Il Regolamento UE 2016/679 (da ora in avanti chiamato più semplicemente "Regolamento") in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile  a partire dal 25 maggio 2018 introduce, nella normativa italiana, importanti novità in materia di protezione dei dati personali e obbliga, anche le istituzioni scolastiche, a importanti adeguamenti. Primo passo è l'individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art.37 del Regolamento. La presente istituzione scolastica ha individuato come RDP il prof. Daniele Fornè che può essere contattato ai seguenti riferimenti chiedendo o indirizzando la richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)": Telefono 0342515107 E_mail: daniele.forne@cnpiazzisondrio.edu.it PEC: sovc1000p@pec.istruzione.it L'"Informativa Privacy" secondo il Regolamento è integralmente visionabile a questo link. Qui di seguito pubblicazione "Informativa Privacy" secondo D.Lgs 196/2003 e negli allegati i moduli di nomina docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici con le rispettive linee guida. Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Informativa all’interessato.  Secondo quanto previsto dall’art. 13 del  D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti  rispetto al trattamento  di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof. Gianmaria Toffi  in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire il rapporto di lavoro (per il personale con contratto a tempo indeterminato)  da Lui instaurato con  il MPI  o (per il personale con contratto a tempo determinato e per i collaboratori esterni alla scuola e soggetti che intrattengono rapporti di lavoro diversi da quello subordinato) da Lui instaurato  con la scuola, deve acquisire o già detiene dati personali che Lo riguardano,  inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce “dati sensibili e giudiziari”. Ai sensi del  Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione  n. 305 del 7 dicembre 2006, che  ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le operazioni  ordinarie che i diversi titolari  devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, Vi informiamo che, per le  esigenze di gestione sopra indicate,  possono  essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di  dati sensibili e giudiziari:
  1. a) Relativamente alle operazioni di selezioni di reclutamento indeterminato e determinato e alla gestione del rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato:
  • dati inerenti lo stato di salute trattati per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell‘idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c. d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sui luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell’interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;
  • dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali;
  • dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione;
  • dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere che possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;
  • dati di carattere giudiziario trattati nell‘ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato;
  • informazioni sulla vita sessuale che possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
  1. b) Relativamente alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari:
  • dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell‘istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.
  1. c) Relativamente al funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali:
  • dati sensibili (appartenenza alle organizzazioni sindacali) necessari per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell‘ordinamento scolastico.
  1. d) Relativamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
  • dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
  • elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
  • adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
  • tutela dei diritti in sede giudiziaria.
  Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori  informazioni:
  • Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
  • I Suoi dati personali verranno trattati  anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità  e le cautele previste dal predetto Decreto e conservati per il tempo necessario  all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative  riferibili alle predette finalità;
  • Sono adottate dalla scuola le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto;
  • Il titolare del trattamento  è il dirigente scolastico prof. Gianmaria Toffi;
  • Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
  • Gli incaricati al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs n. 196/2003;
  • I dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini funzionali:
    • Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;
    • Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego;
    • Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001;
    • Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/1994)
    • Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965;
    • Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
    • Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
    • Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della mobilità;
    • Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186;
    • Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;
    • Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    • MEF e INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335;
    • Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 165/200 1).
    • Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;
    • Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
    • Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.
Le ricordiamo infine:
  • che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi  obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto  per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  • che, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 196/2003, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato;
  • che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti  nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 .
In allegato alla presente informativa sono riportati gli articoli 7 e 24 del D.lgs 196/2003 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Gianmaria Toffi Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 Allegato all’informativa  Decreto Legislativo n. 196/2003   Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
  1. dell’origine dei dati personali;
  2. delle finalità e modalità del trattamento;
  3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
  5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati .
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
  1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse , l’integrazione  dei dati;
  2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i dati sono stati raccolti  o successivamente trattati;
  3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela  impossibile o comporta un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
  1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
  Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
  1. a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  2. b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
  3. c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
  4. d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  5. e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
  6. f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
  7. g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
  8. h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
  9. i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
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