Beni immobili e gestione patrimonio
Art. 30
Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Patrimonio immobiliare
L’istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede (Il proprietario e manutentore delle strutture è l’Amministrazione Provinciale di Sondrio).
Canoni di locazione o affitto
L’istituto non opera locazioni e non paga affitti.