BES

Bisogni Educativi Speciali

1 - Gli alunni con bisogni educativi speciali

Come è noto, una serie di disposizioni ministeriali (in particolare DIRETTIVA MINISTERIALE 27.12.2012, CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Prot. 561 6 marzo 2013 , NOTA MIUR prot. 2563 del 22.11.2013 e dell’Ufficio Scolastico Regionale -STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BES, dicembre 2013, Nota MIUR-INVALSI 7.4.2014) assegnano alla scuola il compito di intervenire a supporto degli alunni con bisogni educativi speciali. Tale definizione comprende non solo gli alunni tradizionalmente associati a patologie certificate, ma anche quelli che, magari soltanto temporaneamente, vivono una condizione di difficoltà (che si manifesta nella sfera emotiva, comportamentale, della motivazione, delle acquisizioni di conoscenze e competenze ecc ….) che ha una ripercussione significativa sull’apprendimento.

E’ compito dei consigli di classe predisporre interventi personalizzati per gli alunni per i quali ne viene riconosciuta la necessità. L’individuazione dei criteri che permettono di definire un alunno come “BES” può essere agevolata dalla lettura sia dei documenti sopra citati, sia da quella della Griglia di individuazione dei bisogni speciali preparata dalla commissione BES dell’istituto. Ma il concetto fondamentale resta quello per cui sono “BES” non tutti gli alunni che hanno difficoltà scolastiche, ma quelli per i quali (indipendentemente dalla natura cognitiva, psicologica, socio-economica… delle problematiche presenti) solo un intervento specifico, che si discosta dallo standard didattico per la classe, può portare ad un recupero dello svantaggio nell’ apprendimento. Quindi, in altri termini, nella definizione di “BES” rientrano gli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92 e 170/2010, per i quali occorre presentare tale piano in maniera formalizzata ; ma sono BES anche tutti quelli per i quali la scuola, anche in assenza di diagnosi esterne, individua significative difficoltà di apprendimento. Ed è solo la scuola che può deciderlo in base ad una valutazione pedagogica, non medica.

Escludendo dunque il caso delle tipologie certificate citate, si può porre la questione se debbano intendersi come “BES” solo quegli alunni per i quali occorre predisporre in maniera formale un piano didattico personalizzato, il cosiddetto PDP, oppure se la definizione vada estesa a tutti coloro che necessitino di un intervento personalizzato anche se non formalizzato (cioè senza compilare un PDP), ma la sostanza non cambia: gli alunni in condizione difficoltà di apprendimento devono essere accompagnati con opportuni e specifici interventi. In pratica si potrebbero compilare PDP per i casi più seri, riservando agli altri alunni in condizione di disagio scolastico interventi di supporto, sia a livello didattico che motivazionale, quali tradizionalmente sono attivati nel nostro istituto (Sportello Ascolto. Sportello didattico, progetti, programmazione mirata…).

Distingueremo nelle indicazioni successive gli alunni in condizioni di bisogno a seconda che il consiglio di classe decida o meno di predisporre un PDP Le indicazioni operative che seguono intendono costituire una prima schematizzazione ad uso interno alla scuola di un intervento che in futuro probabilmente sarà ulteriormente chiarito e specificato dagli organi scolastici superiori.

2 - Alunni per cui disporre un PDP

a) Come il consiglio di classe individua gli alunni che necessitano di un piano didattico personalizzato (PDP)

  • Autonomamente, sulla base delle difficoltà rilevate nel percorso scolastico dell’alunno;
  • su indicazione di altri soggetti (Dirigente, Commissione BES, operatori sanitari e sociali, famiglia…);si sottolinea che ad inizio anno scolastico la Commissione BES fornirà ai coordinatori di classe un primo elenco di alunni con problematiche già evidenziate in passato, che necessitano di una particolare attenzione da parte dei consigli di classe;
  • richiedendo consulenza nel corso dell’anno scolastico alla Commissione BES
  • Uno strumento per facilitare l’individuazione di questi alunni è rappresentato dalla Griglia di rilevazione predisposta dalla commissione BES.

b) Una volta individuati gli alunni, come agisce il consiglio di classe

  • Delibera l’intervento che verrà motivato e verbalizzato in sede di Consiglio di classe.
  • Predispone un piano didattico personalizzato (PDP): la commissione BES ha preparato un modello di piano, diviso in due sezioni: A- Programmazione interventi; B- Risultati raggiunti. Tale modello di piano contiene diverse voci riferibili ad attività da proporre all’alunno.
  • Individuare un alunno come portatore di bisogni educativi speciali e destinatario di un Piano didattico personalizzato si traduce in una forma di tutoraggio, cioè un accompagnamento dell’alunno per tutto il periodo in cui evidenzia le problematiche che hanno portato alla compilazione del PDP. Oltre al documento appena citato, uno strumento per annotare gli effetti degli interventi avviati può essere costituito dalla Scheda Colloqui: l’alunno viene “assegnato” al coordinatore di classe o a un altro membro del consiglio di classe che stabilisce una sorta di patto formativo con l’alunno, coinvolgendolo e corresponsabilizzandolo nel percorso di recupero e tenendo i contatti con le figure coinvolte (docenti e non) in tale percorso . Alternativamente questo compito può essere affidato alla commissione BES. La scheda colloqui si configura come un rendiconto che può fornire al coordinatore di classe e a tutti i soggetti coinvolti indicazioni sui progressi o sul permanere delle dificoltà dell’alunno.
  • Si ricorda solo brevemente che tali attività possono svolgersi all’interno della classe attraverso una personalizzazione della programmazione dei docenti (individuale o del consiglio), oppure all’esterno, privilegiando gli ambiti più consolidati nel recupero come lo Sportello didattico e lo Sportello Ascolto/Supporto alla motivazione, ma considerando anche le varie attività progettuali della scuola e il supporto di soggetti qualificati nel campo psico-pedagogico operanti in collaborazione con la Commissione BES e con la scuola.

Il Consiglio di classe può dunque avvalersi del supporto della commissione BES in tutte le fasi degli interventi.

  • Il  PDP predisposto va firmato dai genitori dell’alunno se minore.
  • Una copia della SEZIONE A PROGRAMMAZIONE INTERVENTI del piano didattico personalizzato verrà consegnata in Segreteria.
  • Il coordinatore di classe monitora l’efficacia e l’esito degli interventi utilizzando lo stesso modello di piano personalizzato (SEZIONE B MONITORAGGIO RISULTATI RAGGIUNTI) da restituire in Segreteria ad azione conclusa.
  • Nota: per gli alunni per cui è prevista l’applicazione della legge 104/92 e 170/210 non si utilizzerà il modello di PDP qui proposto, ma l’apposita modulistica predisposta dalla scuola.

3 - Alunni per i quali non si ritiene di predisporre un PDP

Come possono agire i consigli di classe a sostegno  degli alunni per i quali non si ritiene di predisporre un PDP,  ma che  richiedono interventi specifici di supporto

  • Le attività di monitoraggio degli alunni indicate al punto 2 a), possono portare all’individuazione di soggetti che, pur non essendo riconosciuti bisognosi di un PDP, possono presentare problemi di diverso tipo: comportamentale, motivazionale, didattico o altro.
  • Anche per tali alunni si rendono necessarie azioni di individualizzazione/personaliz- zazione della didattica. Le tipologie e le modalità di intervento dei consigli di classe non differiscono sostanzialmente da quelle indicate per gli alunni con PDP al punto 2 b), se non ovviamente  per il fatto che non deve essere predisposto formalmente un PDP. Così pure non si modificano il ruolo svolto e le azioni suggerite dalla Commissione BES.
  • Gli interventi predisposti, nonché la decisione di non predisporre il PDP pur in presenza di problematiche dell’alunno, vanno motivati e verbalizzati in sede di Consiglio di classe.    

E’ opportuno che i coordinatori di classe conservino documentazione/monitoraggio degli interventi di recupero/supporto effettuati. Si suggerisce di utilizzare il Giornale del coordinatore di classe e/o la scheda colloqui in caso di tutoraggio dell’alunno.

4 - Rapporti consigli di classe-commissione BES: casi particolari

  • Nel caso in cui la richiesta di supporto venga fatta da qualunque altro soggetto titolato a segnalare situazioni di disagio degli alunni (docenti, famigliari, servizi…) la commissione si attiverà, anche con il Dirigente, al fine di gestire i casi individuati, documentando gli interventi effettuati e coinvolgendo con le opportune modalità i Consigli di Classe, per le azioni necessarie ai fini dello sviluppo degli apprendimenti.
  • Naturalmente i consigli di classe possono attivare interventi sugli alunni anche non concordati con la Commissione BES.

Anche in questi casi è opportuno che i coordinatori di classe conservino documentazione/monitoraggio degli interventi effettuati, per valutarne l’efficacia e per

permettere di redigere il Piano Annuale per l’Inclusività (che monitora le situazioni di disagio all’interno dell’istituto). Si suggerisce di utilizzare il Registro giornale del coordinatore di classe e/o la scheda colloqui in caso di tutoraggio dell’alunno.

5 - Tempi

Premesso che un intervento di recupero/supporto può essere avviato in qualunque momento dell’anno, è opportuno che l’azione di monitoraggio degli alunni (griglia di rilevazione, test d’ingresso, osservazione dei comportamenti ecc. …) si concluda nella fase iniziale dell’anno scolastico, momento in cui si potranno predisporre le prime strategie di intervento sui casi più problematici (con o senza l’adozione di un PDP). A quel punto per  gli alunni con difficoltà di apprendimento o motivazionale, individuati e segnalati dai consigli di classe alla Commissione BES, si attiveranno le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.

Allegati

PAI 2022.pdf

Regolamento GLI e accoglienza.pdf

inform.alunni17-18.pdf

inform.docenti.17-18.pdf

inform.genitori17-18.pdf

Pubblicato il 10-07-2023